Sez. 3 - , Ordinanza n. 33733 del 16/11/2022 (Rv. 666149 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. - Contrasto di giudicati - Presupposti - Identità di soggetti e oggetto - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva revocato la pronuncia di condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, sul presupposto della sussistenza di un precedente giudicato, intervenuto su altra domanda, avanzata dagli stessi medici, per ottenere l'emolumento in discorso in forza dell'applicazione retroattiva del d.lgs. n. 257 del 1991).
Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 5, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)