Sez. L, Sentenza n. 2346 del 05/03/1987 (Rv. 451534 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER INSUBORDINAZIONE RAVVISATA NEL RIFIUTO DELLE NUOVE MANSIONI - ECCEZIONE DEL LAVORATORE IN ORDINE AL DIVIETO CONTRATTUALE DELLO "IUS VARIANDI" O AL MANCATO RISPETTO DELL'ART. 2103 COD. CIV. - VALUTAZIONE CONSEGUENTE DEI COMPORTAMENTI DI ENTRAMBE LE PARTI - NECESSITÀ - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER INSUBORDINAZIONE RAVVISATA NEL RIFIUTO DELLE NUOVE MANSIONI - ECCEZIONE DEL LAVORATORE IN ORDINE AL DIVIETO CONTRATTUALE DELLO "IUS VARIANDI" O AL MANCATO RISPETTO DELL'ART. 2103 COD. CIV. - VALUTAZIONE CONSEGUENTE DEI COMPORTAMENTI DI ENTRAMBE LE PARTI - NECESSITÀ - CRITERI.*
Nella controversia concernente la validità di un licenziamento - intimato per insubordinazione del lavoratore, rifiutatosi di svolgere le nuove mansioni affidategli dall'imprenditore - ove il dipendente deduca l'esistenza di una specifica clausola contrattuale escludente lo ius variandi del datore di lavoro o comunque l'illegittimo Esercizio di tale facoltà, in violazione dell'art. 2103 cod. civ., con ciò formulando un'eccezione di inadempimento nei confronti della controparte, il giudice adito non può limitarsi ad esaminare la sola condotta del lavoratore ma deve procedere ad una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti, verificando anche l'esistenza e portata della predetta clausola o comunque la correttezza dell'operato mutamento di mansioni ai fini della eventuale illegittimità sia della stessa variazione sia del licenziamento correlato al rifiuto del lavoratore di prestarvi acquiescenza. (V 3969/83, mass n 428903; (V 4041/81, mass n 414695).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)