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Sez. L, Sentenza n. 3039 del 02/04/1996 (Rv. 496751 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Per insubordinazione in relazione al rifiuto del lavoratore di svolgere le nuove mansioni affidategli - Eccezione, da parte del lavoratore licenziato, in ordine alla violazione dell'art. 2103 cod. civ. - Accertamento, da parte del giudice investito del giudizio sul licenziamento, della legittimità dell'esercizio dello "jus variandi" - Necessità.
Stato
decisa il 1996-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496751-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Nella controversia concernente la validità di un licenziamento intimato per insubordinazione del lavoratore consistita nel rifiuto di svolgere le nuove mansioni affidategli dal datore di lavoro, ove il dipendente deduca l'illegittimo esercizio dello "jus variandi" in relazione all'art. 2103 cod. civ., con ciò formulando un'eccezione di inadempimento nei confronti della controparte, il giudice adito non può limitarsi ad esaminare la sola condotta del lavoratore, ma deve procedere ad una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti, verificando quindi anche la correttezza dell'operato del datore di lavoro in relazione all'eventuale illegittimità dell'esercizio dello "jus variandi" e del licenziamento correlato al rifiuto del lavoratore di prestarvi acquiescenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)