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Sez. U, Sentenza n. 2795 del 24/07/1969 (Rv. 342557 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - CONTROVERSIE DEL PERSONALE IN RAPPORTO ALL'IMPIEGO - COMPETENZA DELL'AGO - FARMACIE COMUNALI NON OBBLIGATORIE - CONTROVERSIE DEL PERSONALE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342557-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - CONTROVERSIE DEL PERSONALE IN RAPPORTO ALL'IMPIEGO - COMPETENZA DELL'AGO - FARMACIE COMUNALI NON OBBLIGATORIE - CONTROVERSIE DEL PERSONALE - INCLUSIONE.*

A qualificare di pubblico impiego un rapporto occorre che questo trovi la sua origine e la sua causa nell'espletamento di un servizio normale e permanente dell'ente pubblico, in riferimento ad una attivita istituzionale demandata dalla legge all'ente stesso e che l'ente assuma rispetto al privato una posizione di preminenza in vista della attuazione di pubblici fini. Va escluso, invece, il rapporto di pubblico impiego - e conseguentemente le relative controversie sono soggette alla cognizione dell'autorita giudiziaria ordinaria - quando la attivita dell'ente ai fini della quale e costituito il rapporto si svolge quale attivita economica organizzata nel campo della produzione in concorrenza effettiva o anche soltanto potenziale con quella dei privati imprenditori, come accade nell'istituzione e nella gestione delle aziende autonome municipalizzate. Ricorre la seconda e non gia la prima delle due ipotesi nel caso di personale assunto ai fini della istituzione e della gestione di farmacia comunale, che non siano obbligatorie ai sensi dell'art. 91, lett.C n. 10, legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383. (V. 402-68, massima n. 331394 2638-66, massima n. 325069 2316-61 1507-58 1867-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 01/07/1926 num. 1130 art. 3, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 91 CORTE COST., Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 372

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)