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Sez. L, Sentenza n. 12101 del 18/05/2010 (Rv. 613510 - 01)

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Dipendenti del Consiglio Nazionale delle ricerche - Omesso tempestivo investimento, da parte del datore di lavoro, in buoni fruttiferi postali delle quote accantonate del trattamento di fine rapporto - Danno risarcibile - Sussistenza - Determinazione - Compensazione rispetto ad investimenti effettuati prima della scadenza del termine - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613510-01

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI

In tema di impiego pubblico privatizzato, il ritardo del Consiglio Nazionale delle Ricerche nell'investimento in buoni fruttiferi postali delle quote annualmente accantonate del trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti, come prescritto dal d.P.C.M. 8 giugno 1946, determina un danno ai lavoratori, pari agli interessi perduti e alla loro capitalizzazione, restando irrilevante - e inidonea a comportare forme di compensazione - la circostanza che, in talune occasioni, l'investimento sia stato effettuato prima della scadenza del termine.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1975 num. 70 art. 13 CORTE COST., DPCM 08/06/1946 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)