diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 17774 del 30/06/2008 (Rv. 603916 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Omesso tempestivo investimento, da parte del datore di lavoro, in buoni fruttiferi postali delle quote accantonate del trattamento di fine rapporto - Domanda di risarcimento danni - Cessazione del rapporto in data successiva al 30 giugno 1998 - Momento di realizzazione del fatto dannoso - Erogazione del trattamento di fine rapporto - Conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 2008-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603916-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di impiego pubblico privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda del dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche di risarcimento dei danni, conseguenti al mancato tempestivo investimento in buoni fruttiferi postali, come prescritto dal d.P.C.M. 8 giugno 1946, delle quote annualmente accantonate del suo trattamento di fine rapporto, ove il rapporto di lavoro sia cessato in epoca successiva al 30 giugno 1998, atteso che solo in tale momento, con l'erogazione del trattamento di fine rapporto e la percezione di una somma eventualmente inferiore a quella dovuta, si realizza il fatto dannoso subito dal lavoratore in conseguenza del pregresso comportamento illecito del datore di lavoro, con la conseguenza che il giudice avente giurisdizione in tale momento conosce dell'intero arco temporale della pretesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., DPCM 08/06/1946 art. 2, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)