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Sez. 5, Sentenza n. 21531 del 15/10/2007 (Rv. 601161 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | Atti dispositivi di aree edificabili - Calcolo della base imponibile - Oneri di urbanizzazione - Sommatoria al valore iniziale - Necessità - Criteri di calcolo - Riferimento alle convenzioni stipulate tra proprietario dell'area e comune o agli atti unilaterali adottati in via generale dal Comune.
Stato
decisa il 2007-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601161-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE

In tema di INVIM, nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto aree fabbricabili la cui edificazione è subordinata all'accollo delle spese per l'urbanizzazione primaria e secondaria, per determinare la misura degli oneri di urbanizzazione da aggiungere al valore iniziale del fondo ai fini del calcolo della base imponibile (secondo la previsione di cui all'art. 13, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643), occorre avere riguardo alternativamente alle convenzioni stipulate "ad hoc" tra il comune e il proprietario dell'area, o - in mancanza di tali accordi - ai provvedimenti a carattere generale adottati unilateralmente dal Comune al fine di consentire la determinazione automatica dei suddetti oneri di urbanizzazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)