Sez. 5, Sentenza n. 9918 del 23/06/2003 (Rv. 564458 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI | Spese incrementative ex art. 13 d.P.R. n. 643 del 1972 - Computabilità - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI
In tema di INVIM, qualora l'edificazione delle aree fabbricabili sia subordinata all'accollo delle spese di urbanizzazione primaria o secondaria, non può essere esclusa, in presenza di convenzione o di altro impegno stipulato con i Comuni ovvero di delibera comunale specificamente adottata al riguardo, la maggiorazione delle spese incrementative di cui all'art. 13 d.P.R. n. 643 del 1972, in ragione del fatto che non siano state emesse le relative fatture.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)