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Sez. 2, Ordinanza n. 3773 del 12/02/2024 (Rv. 670306-01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Contumacia - Costituzione solo in appello - Rilevanza della durata pregressa del giudizio ai fini del computo della durata non ragionevole - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670306-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di irragionevole durata del processo, la parte, inizialmente rimasta contumace, che si sia costituita nel giudizio di appello quando già si era consumata la violazione del termine di ragionevole durata, ai sensi dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della l. n. 89 del 2001, ha diritto dal momento della costituzione all'equa riparazione in relazione all'ulteriore corso della medesima procedura, in quanto sin da prima della sua costituzione la durata del processo era divenuta oggettivamente irragionevole, sicché tale carattere perdura per la restante parte del giudizio.

Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 6, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)