Sez. 2 - , Sentenza n. 1142 del 14/01/2022 (Rv. 663572 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Domanda di equa riparazione presentata prima dell’introduzione del comma 2 sexies dell’art. 2 l. n. 89 del 2001 ad opera della legge n. 208 del 2015 – Presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio per la parte contumace – Inapplicabilità – Valutazione del danno anche rispetto al contumace – Necessità – Limiti.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Le presunzioni "iuris tantum" di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, previste dall'art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, come introdotto dalla legge n. 208 del 2015, si applicano ai soli giudizi di equa riparazione introdotti dopo l'entrata in vigore di quest'ultima legge (1° gennaio 2016), con la conseguenza che, nel regime anteriore alla novella citata, ha diritto all'indennizzo anche la parte rimasta contumace, posto che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire, implicando od escludendo specifiche attività processuali, sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti dell'art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 lett. D CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)