Sez. 1, Sentenza n. 2272 del 18/03/1996 (Rv. 496418 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ACQUISTI DEL CONIUGE DEL FALLITO | (Presunzione muciana) - Entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia ex legge n. 151 del 1975 - Presunzione muciana - Abrogazione implicita.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ACQUISTI DEL CONIUGE DEL FALLITO
La presunzione c.d. muciana, posta dall'art. 70 legge fall. con riguardo ai beni acquistati a titolo oneroso dal coniuge del fallito nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, è stata implicitamente abrogata dalla riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151, ispirata al canone sovraordinato della parità delle posizioni dei coniugi. In particolare, la suddetta presunzione, la quale assoggetta il coniuge all'onere spesso faticoso, se non addirittura impossibile, di provare la provenienza del denaro: a) contrasta con il principio dell'effettività degli acquisti personali, corollario della pari dignità, la quale esclude la sudditanza economica anche del coniuge dell'imprenditore; b) è incompatibile con il rimedio del passaggio, anche per via giudiziale, al regime della separazione dei beni, previsto dall'art. 193 cod. civ. (norma inderogabile ai sensi del successivo art. 210) in relazione alle patologie del regime di comunione legale (atteso che, nel caso in cui il disordine negli affari del consorte sia relativo a attività imprenditoriali, il coniuge dell'imprenditore si porrebbe in posizione di virtuale soggezione alla presunzione muciana con il risultato, non giustificabile, di mettere a repentaglio anche quella quota di proprietà degli acquisti che la comunione gli avrebbe garantito); c) contrasta con lo scopo della convenzione matrimoniale con cui venga scelto il regime della separazione dei beni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 193, Cod. Civ. art. 210, Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 215 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST., Legge Falliment. art. 70 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)