Sez. 1, Ordinanza n. 910 del 22/11/1994 (Rv. 488754 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ACQUISTI DEL CONIUGE DEL FALLITO | In regime di separazione dei beni - Presunzione muciana - Applicabilità - Acquisti del coniuge fallito in regime di comunione legale dei beni - Presunzione muciana - Inapplicabilità - Eccezione di legittimità cost. dell'art. 70 del R.D. n. 267 del 1942 così interpretato - Non manifesta infondatezza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ACQUISTI DEL CONIUGE DEL FALLITO
La presunzione muciana, posta dall'art. 70 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 con riguardo ai beni acquistati a titolo oneroso dal coniuge del fallito nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, non si applica con riguardo a beni oggetto di comunione legale dei coniugi secondo le disposizioni degli artt. 177 e segg. cod. civ. (nel testo fissato dalla riforma del diritto di famiglia di cui alla l. 19 maggio 1975 n. 151), e si applica invece quando tra i coniugi sussista il diverso regime convenzionale della separazione dei beni. Tale norma, così interpretata, non si sottrae al dubbio di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3, 29 e 31, comma primo, Cost. per irragionevolezza sopravvenuta nel quadro della nuova disciplina dei rapporti di famiglia, atteso che assoggetta il coniuge in bonis all'onere di provare ciò che nella logica paritaria della riforma dovrebbe essere piuttosto il dato fattuale di normale ricorrenza, da superare con la prova ex adverso (l'effettività, cioè, degli acquisti personali), e per la disparità di trattamento che ne deriva (anche agli effetti della disciplina delle revocatorie fallimentari) in danno delle famiglie che abbiano scelto il regime di separazione dei beni od altro regime convenzionale, per un verso, all'esterno, rispetto a famiglie di fatto od altre forme di libera convivenza e per altro verso, all'interno stesso della famiglia legittima, rispetto ai nuclei che hanno optato per il regime di comunione legale: tutti del pari sottratti alla sfera di operatività della norma suddetta.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29, Legge Falliment. art. 70 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 70 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST., Costituzione art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)