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Sez. 1, Sentenza n. 847 del 16/05/1966 Ud. (dep. 13/07/1966) Rv. 102060 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - VALUTAZIONE - SCINDIBILITA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1966-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102060-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - VALUTAZIONE - SCINDIBILITA - EFFETTI.*

Nel processo penale non vige il principio della inscindibilita della confessione dell'imputato, onde il giudice, in virtu della regola fondamentale del libero convincimento, salvo in ogni caso l'Obbligo della motivazione, puo utilizzare qualsiasi elemento di prova ritualmente acquisito al processo, la cui valutabilita non sia appositamente circoscritta od esclusa dalla legge. Anche la confessione dell'imputato (che pure rientra nel sistema delle prove penali) ben puo dunque essere scissa ed utilizzata, ai fini della prova, in varia misura, in relazione agli elementi di controllo e di coordinamento risultanti da altre emergenze processuali e da altre fonti di convincimento. Ne consegue che il giudice, come puo non ritenere attendibile la confessione in cui l'imputato affermi fatti a lui contrari, cosi in misura piu o meno estesa puo utilizzare le dichiarazioni a lui favorevoli, valutare e porre a base del suo convincimento solo un aspetto parziale della confessione, quello cioe che abbia per oggetto non tutto il processo materiale e psicologico della condotta criminosa, ma soltanto alcune fasi di questa nel suo sviluppo concreto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)