Sez. 1, Sentenza n. 3102 del 30/11/1983 Ud. (dep. 05/04/1984) Rv. 163514 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - SCINDIBILITÀ - EFFETTI - MOTIVAZIONE RIGOROSA - NECESSITÀ.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - SCINDIBILITÀ - EFFETTI - MOTIVAZIONE RIGOROSA - NECESSITÀ.*
La confessione in Sede penale non soggiace alle regole che governano quella civile, la quale postula la inscindibilità del suo contenuto. Infatti, in virtù del principio del libero convincimento del giudice, è consentito a quest'ultimo di riconoscere per vera tutta la confessione dell'imputato o soltanto talune parti di essa oppure di ripudiarla totalmente. In tale ultima ipotesi, però, occorre una motivazione ancora più severa ed attenta, che, dopo aver posto in rilievo le parti della confessione eventualmente coincidenti con le altre risultanze processuali, dimostri, con argomentazioni logico-giuridiche, che anche sotto tale profilo, essa sia da ritenersi del tutto inattendibile. (Conf mass n 102060; (Conf mass n 131441; (Conf mass n 150003; (Conf mass n 160600).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 367, Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)