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Sez. 3, Sentenza n. 4005 del 20/03/2001 (Rv. 544944 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE | Solidarietà passiva dell'assicuratore e del danneggiante nei confronti del danneggiato - Configurabilità - Fondamento - Transazione conclusa dall'assicuratore con il danneggiato - Efficacia nei confronti dell'assicurato - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544944-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE

Nel sistema dell'assicurazione della responsabilità civile automobilistica introdotto dalla legge n. 990 del 1969, in cui, in considerazione dell'azione diretta attribuita al danneggiato nei confronti dell'assicuratore, entrambi i debitori - assicuratore e danneggiante - sono obbligati in solido tra loro nei confronti del danneggiato, la transazione conclusa dall'assicuratore con lo stesso danneggiato non è automaticamente efficace nei riguardi dell'assicurato - danneggiante, giacché, in tema di obbligazioni solidali, l'art. 1304 cod. civ. stabilisce che la transazione tra il creditore ed uno dei condebitori produce effetto nei confronti degli altri solo se costoro dichiarano di volersene valere.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1304

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)