diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7548 del 15/05/2003 (Rv. 563114 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE | Transazione tra creditore e uno dei debitori solidali - Dichiarazione del condebitore di volerne profittare - Conseguenze - Efficacia diretta della transazione nei suoi confronti - Facoltà di revoca o modifica dello stipulante ex art. 1411 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563114-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE

Qualora intervenga una transazione tra uno dei condebitori solidali e il creditore, il condebitore rimasto estraneo ad essa può dichiarare, a norma dell'art. 1304, primo comma, cod. civ., di volerne profittare; in questo caso, l'accordo transattivo spiega una efficacia diretta anche nei suoi confronti, senza che il creditore possa precludergli questa possibilità, in quanto non è applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 1411, secondo comma, cod. civ., che consente allo stipulante di revocare o modificare la stipulazione finché il terzo non dichiari di volerne profittare, in quanto il condebitore solidale non è terzo rispetto al rapporto oggetto di transazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1411

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)