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Sez. U, Sentenza n. 11812 del 29/11/1993 (Rv. 484542 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria | Ingiunzione fiscale - Sospensione - Organo competente - Autorità giudiziaria ordinaria - Difetto di giurisdizione - Intendente di Finanza - Determinazioni - Impugnazione - Mezzi.
Stato
decisa il 1993-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484542-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria

L'autorità giudiziaria ordinaria difetta in modo assoluto di giurisdizione in tema di sospensione - ancorché richiesta in via urgente ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. - di un'ingiunzione fiscale, trattandosi di potere che spetta (senza che ciò ponga dubbi di legittimità costituzionale, nemmeno in relazione al disposto dell'art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuisce alle nuove commissioni tributarie provinciali il potere cautelare), in sede amministrativa, all'Intendente di finanza, a fronte delle cui determinazioni le posizioni del contribuente restano tutelabili dinanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)