Sez. U, Sentenza n. 1092 del 12/10/2000 (Rv. 540940 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Ingiunzione fiscale - Opposizione sottratta, "ratione temporis", alla disciplina introdotta dal d.P.R. n. 34/1988 - Giurisdizione della Commissione tributaria - Sussistenza - Richiesta di sospensione dell'esecuzione - Difetto di giurisdizione - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Con riguardo ad opposizione od ingiunzione fiscale sottratta, "ratione temporis", alla disciplina introdotta dal d.P.R. n. 43 del 1988 (in quanto ritualmente notificata prima del 1 gennaio 1990), deve essere affermata la giurisdizione della commissione tributaria, atteso che il d.P.R. n. 63 del 1972, nel devolvere in via generale al giudice tributario la tutela giurisdizionale contro gli atti dell'ente impositore, esclude l'esperibilità dell'opposizione dinanzi al giudice ordinario di cui agli art. 3 e 4 del R.D. n. 639 del 1910; va affermato, invece, il difetto assoluto di giurisdizione in relazione alla richiesta di sospensione del procedimento esecutivo, atteso che il relativo potere è riservato in via esclusiva all'autorità amministrativa.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 62 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)