diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 31178 del 14/09/2020 Ud. (dep. 09/11/2020) Rv. 280021 - 01

SPORT | Reato di cui all'art. 6, commi 2 e 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401 - Impedimento a presentarsi per motivi di salute - Omessa comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza - Sussistenza del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-09-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280021-01

SPORT

In tema di misure per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, non è configurabile il reato di cui all'art. 6, commi 2 e 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401, qualora la persona sottoposta all'obbligo di presentazione presso l'ufficio di pubblica sicurezza competente in concomitanza con una manifestazione sportiva ometta di dare tempestiva comunicazione all'autorità preposta al controllo del proprio impedimento a presentarsi per motivi di salute.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 6 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)