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Sez. 3, Sentenza n. 31436 del 16/06/2016 Ud. (dep. 21/07/2016) Rv. 267552 - 01

SPORT | Art. 6, comma 6, l. n. 401 del 1989 - Trasgressione dell'obbligo di presentarsi nell'ufficio o comando di polizia competente - Ritardo di pochi minuti - Sussistenza del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267552-01

SPORT

In tema di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, il reato di cui all'art. 6, comma sesto, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 non sussiste nel caso in cui il soggetto destinatario del provvedimento di divieto di accesso allo stadio, con obbligo di presentazione negli uffici di pubblica sicurezza in concomitanza con l'evento sportivo, adempia a tale obbligo con pochi minuti di ritardo rispetto all'orario previsto ma comunque in modo tale da consentire la verifica della sua presenza in luoghi diversi dalle aree interessate dal divieto.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)