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Sez. 3, Sentenza n. 7691 del 16/05/1983 Ud. (dep. 30/09/1983) Rv. 160328 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - LEGITTIMAZIONE ALLA RICHIESTA - CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI TERRENO - RICHIESTA E RILASCIO DI CONCESSIONE EDILIZIA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DA PARTE DEL GIUDICE - CONSEGUENZE DI CUI ALL'ART. 17 LETT. B LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10 - POSSIBILITÀ DI ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160328-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - LEGITTIMAZIONE ALLA RICHIESTA - CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI TERRENO - RICHIESTA E RILASCIO DI CONCESSIONE EDILIZIA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DA PARTE DEL GIUDICE - CONSEGUENZE DI CUI ALL'ART. 17 LETT. B LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10 - POSSIBILITÀ DI ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - IRRILEVANZA.*

È legittimato a richiedere la concessione edilizia, a norma dell'art. 4 legge 28 gennaio 1977, n. 10, sull'edificabilità dei suoli, o il titolare del diritto reale di proprietà sul fondo o chi, pur essendo titolare di altro diritto, reale o di obbligazione, abbia, per effetto di questo, Obbligo o facoltà di eseguire i lavori per cui chiede la concessione. Tale legittimazione perciò non compete a colui il quale, in base ad un contratto preliminare, abbia avuto la promessa di futura vendita del terreno sul quale dovrà sorgere la costruzione e, pertanto, l'eventuale concessione edilizia rilasciata dal sindaco, a seguito di asserita proprietà del fondo, deve essere considerata illegittima, e quindi inesistente, dall'autorità giudiziaria ordinaria con le conseguenze prescritte dall'art. 17 lett. B) legge 28 gennaio 1977, n. 10, in materia di costruzione senza concessione. Nè vale invocare l'art. 2932 cod. civ., in tema di esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto, perché, in base a questo, lo stipulante ha solo la possibilità di ottenere un provvedimento sostitutivo del contratto definitivo, eventualmente negato dall'altra parte contraente, a meno che, oltretutto, tale possibilità non resti preclusa, nel caso di mancata trascrizione del contratto preliminare e successivo acquisto, trascritto, da parte di un terzo di buona fede, residuando in tale ipotesi unicamente il diritto al risarcimento del danno a norma dell'art. 2643 e segg. cod. civ. (V mass n 156010; (V mass n 158214).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2932, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 4 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)