Sez. 6, Sentenza n. 10539 del 26/05/1982 Ud. (dep. 09/11/1982) Rv. 156010 - 01
ATTO AMMINISTRATIVO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - SINDACATO FORMALE E SOSTANZIALE - DIFFERENZE - LIMITE: RISPETTO DELLA DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. - FATTISPECIE: CONCESSIONE ILLEGITTIMA.*
ATTO AMMINISTRATIVO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - SINDACATO FORMALE E SOSTANZIALE - DIFFERENZE - LIMITE: RISPETTO DELLA DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. - FATTISPECIE: CONCESSIONE ILLEGITTIMA.*
Il giudice penale deve sindacare la legittimità dell'atto amministrativo, quando questo concorra a determinare la norma di condotta penalmente rilevante. Tale Sindacato deve limitarsi, sotto l'aspetto formale, a controllare se l'atto sia stato omesso dalla autorità competente e con il rispetto delle forme essenziali richieste dalla legge, e sotto il profilo sostanziale, se l'atto sia conforme alla legge, senza invadere tuttavia il campo della discrezionalità riservato all'autorità amministrativa. (fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente il reato di costruzione senza concessione a carico del privato, il quale aveva realizzato l'opera in base a concessione rilasciata dal sindaco illegittimamente, perché contrastante col regolamento edilizio ed il programma di fabbricazione e fondata su un progetto riproducente una falsa situazione dei luoghi). (Conf mass n 154296 ed ivi citate; (Conf mass n 139999 ed ivi citate; (V mass n 150306, sulla falsa rappresentazione della realtà; (V mass n 149517, sulla necessità che il giudice valuti in concreto la buona fede).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)