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Sez. 2, Sentenza n. 1014 del 22/04/1963 (Rv. 261432 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - FATTISPECIE VARIE - ESECUZIONE DEL LAVORO A DOMICILIO- EFFETTI - ACCERTAMENTO DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1963-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261432-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - FATTISPECIE VARIE - ESECUZIONE DEL LAVORO A DOMICILIO- EFFETTI - ACCERTAMENTO DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Ai fini della differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato e ininfluente la circostanza dell'esecuzione del lavoro a domicilio, ben potendo tale sistema di prestazione d'opera inserirsi sia nel lavoro autonomo sia nel lavoro subordinato. Una volta che sia stata posta con giuridica esattezza la Determinazione dei criteri astratti e generali che distinguono il rapporto di lavoro autonomo da quello di lavoro subordinato, la valutazione dello insieme degli elementi sulla base dei quali il giudice di merito ha avvisato di configurare quello dedotto in causa come un contratto di lavoro subordinato, anziche di lavoro autonomo, in quanto si risolve in un apprezzamento di fatto, e incensurabile in Cassazione, sempre che sia sorretto da una motivazione adeguata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 13/03/1958 num. 264 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)