Sez. 3, Sentenza n. 2557 del 25/07/1972 (Rv. 360077 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - REQUISITI ESSENZIALI - COPIA NOTIFICATA AL DEBITORE - CONFORMITA ALL'ORIGINALE - MANCATA ATTESTAZIONE DEL PROCURATORE - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - REQUISITI ESSENZIALI - COPIA NOTIFICATA AL DEBITORE - CONFORMITA ALL'ORIGINALE - MANCATA ATTESTAZIONE DEL PROCURATORE - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
Il titolo esecutivo costituito da una sentenza deve recare l'apposizione della formula esecutiva e l'autenticazione, che competono al cancelliere del giudice che l'ha pronunciata, e deve essere notificato ad iniziativa della parte, la quale non ha ne l'Onere ne il potere di formarne direttamente copie derivate e tanto meno di certificarne la conformita all'originale. Non e, pertanto, viziato da nullita il titolo esecutivo che nella copia notificata al debitore non rechi l'attestazione sottoscritta dal procuratore di conformita della copia stessa all'originale.*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 153, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 153, Cod. Proc. Civ. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)