Sez. 3, Sentenza n. 1625 del 16/02/1998 (Rv. 512671 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA | Requisiti - Apposizione del sigillo del cancelliere sulla copia della sentenza, previa verifica della perfezione formale di questa (art. 153 disp. att. cod. proc. civ.) - Sufficienza - Normativa speciale - Configurabilità - Rapporto con la disciplina generale di autenticazione delle copie di atti (art. 14 legge 15 del 1968) - Carattere prevalente della prima.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA
Per la spedizione in forma esecutiva di una sentenza (art. 475 cod. proc. civ.), onde procedere ad esecuzione forzata (art. 479 cod. proc. civ.), è sufficiente che il cancelliere, verificata la formale perfezione dell'originale, apponga sulla copia il sigillo (art. 153 disp. att. cod. proc. civ.), attestandone il rilascio, e tale disciplina, per la sua specialità, prevale su quella generale stabilita per il procedimento di autenticazione di copie di atti pubblici (art. 14 legge 4 gennaio 1968 n. 14).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 479, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 153, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 153, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 1, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 12, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)