diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5993 del 09/07/1987 (Rv. 454372 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E CONCORDATO) - IN GENERE - SOGGETTO NON TASSABILE IN BASE A BILANCIO - DENUNCIA NON VERITIERA, SOLO APPARENTEMENTE ANALITICA E NON CORREDATA DAI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454372-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E CONCORDATO) - IN GENERE - SOGGETTO NON TASSABILE IN BASE A BILANCIO - DENUNCIA NON VERITIERA, SOLO APPARENTEMENTE ANALITICA E NON CORREDATA DAI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - AMMISSIBILITÀ.*

In tema d'imposta di ricchezza mobile a carico di soggetto non tassabile in base a bilancio, nella disciplina del d.P.R. 29 gennaio 1958 n.645, è legittimo il ricorso dell'amministrazione finanziaria all'accertamento induttivo quando la denuncia del contribuente non sia veritiera, ovvero sia solo apparentemente analitica, ovvero non sia corredata dai documenti giustificativi, mentre non si rende necessaria la preventiva richiesta d'informazioni o l'invio al contribuente del questionario previsto dall'art. 39 del citato decreto, trattandosi di facoltà e non obblighi dell'ufficio. (V 2419/86, mass n 445536; (V 1208/81, mass n 411779).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 39, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 42, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)