Sez. 1, Sentenza n. 2419 del 07/04/1986 (Rv. 445536 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILI (R.M.) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - SINTETICO - IN GENERE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON TASSABILI IN BASE AL BILANCIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILI (R.M.) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - SINTETICO - IN GENERE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON TASSABILI IN BASE AL BILANCIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di imposta di ricchezza mobile a carico di soggetto non tassabile in base al bilancio, secondo la previsione degli artt. 117 e 118 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, l'amministrazione finanziaria è legittimata al ricorso all'accertamento induttivo, qualora la denuncia del contribuente sia non veritiera (nella specie per omissione di redditi) o solo apparentemente analitica, ovvero non sia corredata dai documenti giustificativi delle poste attive e passive, ancorché l'amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di richiedere informazioni ai sensi dell'art. 39. (V 7240/83, mass n 419469; (Conf 5825/80, mass n 409650).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 39, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 42, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 116, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 117, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)