Sez. 1, Sentenza n. 3458 del 13/01/1999 Ud. (dep. 17/03/1999) Rv. 213251 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Microfono applicato su persona consenziente - Ascolto diretto delle conversazioni da parte delle forze di polizia - Disciplina delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti - Applicazione - Necessità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
Deve ritenersi assoggettata alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti anche l'ipotesi in cui una persona, nell'ambito di una attività collaborativa con le forze di polizia, celi un microfono collegato via radio alla unità centrale, in tal modo consentendo alle forze di polizia l'ascolto diretto dei colloqui. Anche attraverso tale modalità, infatti, si determina una grave ingerenza nella vita privata dei soggetti interessati, non eliminata e nemmeno attenuata dalla circostanza, meramente accidentale, che uno di essi sia consenziente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)