Sez. 6, Sentenza n. 16986 del 24/02/2009 Ud. (dep. 22/04/2009) Rv. 243256 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Registrazione di conversazione ad opera di uno dei partecipi - Prova documentale - Utilizzabilità - Eseguita su incarico della P.G. - Irrilevanza.
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE
La registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, è prova documentale pienamente utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi, in ogni caso, di registrazione operata da persona protagonista della conversazione, estranea agli apparati investigativi e pienamente legittimata a rendere testimonianza nel processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)