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Sez. 6, Sentenza n. 16986 del 24/02/2009 Ud. (dep. 22/04/2009) Rv. 243256 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Registrazione di conversazione ad opera di uno dei partecipi - Prova documentale - Utilizzabilità - Eseguita su incarico della P.G. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2009-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243256-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE

La registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, è prova documentale pienamente utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi, in ogni caso, di registrazione operata da persona protagonista della conversazione, estranea agli apparati investigativi e pienamente legittimata a rendere testimonianza nel processo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)