Sez. L, Sentenza n. 9144 del 13/09/1997 (Rv. 507994 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Manutenzione ordinaria degli impianti da eseguirsi all'interno delle aziende - Interposizione vietata di mano d'opera - Esclusione - Responsabilità solidale dell'impresa appaltante - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
L'appalto della manutenzione ordinaria degli impianti da eseguirsi all'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore - che comporta la responsabilità solidale dell'impresa appaltante per la corresponsione di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 1369 del 1960, ma non costituisce interposizione vietata di mano d'opera - è compatibile, nel caso di interventi di modesta entità, con la prevalenza dell'apporto delle prestazioni lavorative rispetto alle attrezzature.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)