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Sez. L, Sentenza n. 9144 del 13/09/1997 (Rv. 507994 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Manutenzione ordinaria degli impianti da eseguirsi all'interno delle aziende - Interposizione vietata di mano d'opera - Esclusione - Responsabilità solidale dell'impresa appaltante - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507994-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

L'appalto della manutenzione ordinaria degli impianti da eseguirsi all'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore - che comporta la responsabilità solidale dell'impresa appaltante per la corresponsione di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 1369 del 1960, ma non costituisce interposizione vietata di mano d'opera - è compatibile, nel caso di interventi di modesta entità, con la prevalenza dell'apporto delle prestazioni lavorative rispetto alle attrezzature.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)