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Sez. L, Sentenza n. 12557 del 06/12/1995 (Rv. 494960 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Solidarietà fra appaltante ed appaltatore - Esclusione nelle ipotesi di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti appaltati - Condizioni - Ripetizione dell'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro in relazione a ciascuno degli appalti stipulati con distinte aziende - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494960-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Ai sensi dell'art. 5, lettera g), della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi) - il quale esclude la solidarietà, stabilita dall'art. 3 della stessa legge, fra l'appaltante e l'appaltatore di servizi nelle ipotesi di appalti per l'esecuzione di lavori di facchinaggio, pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti conclusi con imprese che impiegano il personale dipendente presso più aziende contemporaneamente - l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro deve essere considerata come riconoscimento tecnico di una situazione di fatto costituita dal simultaneo impiego presso più aziende del personale dell'impresa appaltatrice dei lavori, riconoscimento che, a differenza di quanto previsto dalla lettera f) dello stesso articolo per le prestazioni saltuarie ed occasionali di breve durata e non ricorrenti abitualmente nel ciclo produttivo e nell'organizzazione dell'impresa, non è richiesto di volta in volta per ogni singolo appalto, essendo diretto a comprovare l'effettiva autonomia organizzativa dell'impresa appaltatrice rispetto a quelle committenti, senza alcuna dipendenza ed alcun particolare collegamento tra loro. Ne consegue che, una volta operato il suddetto riconoscimento dell'Ispettorato del lavoro con riferimento ad una qualunque attività di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria svolta dall'impresa appaltatrice contemporaneamente ad altre simili esercitate presso altre aziende o presso un altro settore della stessa azienda committente, esso ben può valere come provvedimento riguardante l'intera attività dell'impresa medesima, anche se svolta in diversi ambiti provinciali.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)