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Sez. 1, Sentenza n. 13256 del 10/12/1991 (Rv. 474970 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere | Concessione e determinazione - Criteri ex art. 10 legge n. 74 del 1987 - Rapporti patrimoniali fra coniugi già divorziati - Applicabilità - Condizioni - Domanda di revisione - Necessità.
Stato
decisa il 1991-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474970-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere

In tema di assegno di divorzio, i criteri per la concessione e la determinazione dell'assegno stesso previsti dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74 - che ha introdotto nell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 i commi dal sesto al nono, in sostituzione dell'originario comma quarto - vanno applicati, dalla data dell' entrata in vigore della legge, anche ai rapporti patrimoniali fra coniugi già divorziati, quando tali rapporti formino oggetto di domanda di revisione ex art. 9 della legge n. 898 del 1970.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)