Sez. 2, Sentenza n. 3867 del 30/12/1953 (Rv. 882764 - 01)
LOCAZIONE DI COSE - MIGLIORIE - ADDIZIONI - USO PRESUNTO - NOZIONE - FATTISPECIE.
LOCAZIONE DI COSE - MIGLIORIE - ADDIZIONI - USO PRESUNTO - NOZIONE - FATTISPECIE.
In base al combinato disposto degli artt.1587 e 1593 cod.civ. il conduttore ha il diritto di eseguire nella cosa locata addizioni che non siano inconciliabili con l'uso determinato nel contratto, o, in Mancanza di convenzione, con l'uso presunto ovvero con la destinazione natura o con la sostanza stessa della cosa. All'uopo, per determinare l'uso presunto, non si deve aver riguardo soltanto all'uso precedentemente fatto della cosa stessa, ma anche alle altre circostanze (come la destinazione naturale della cosa) e soprattutto all'attività professionale che esercita il conduttore e che deve presumersi nota al locatore. Nella specie fu ritenuto che il conduttore di una causa di abitazione con annesso terreno, ed esercente l'attività di piccolo agricoltore, non avesse compiuto addizioni inconciliabili con l'uso presunto della cosa, costruendo sul terreno alcune baracche, facilmente rimovibili, adibite a ripostigli di scorte e prodotti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)