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Sez. 3, Sentenza n. 6871 del 17/11/1983 (Rv. 431539 - 01)

LOCAZIONE - ADDIZIONI ALLA COSA LOCATA - DISCIPLINA EX ART. 1593 - PORTATA.*
Stato
decisa il 1983-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431539-01

LOCAZIONE - ADDIZIONI ALLA COSA LOCATA - DISCIPLINA EX ART. 1593 - PORTATA.*

L'art. 1593 cod. civ. - nel disciplinare le addizioni eseguite dal conduttore sulla cosa locata - non enuncia una facoltà di costui, ma regola soltanto le conseguenze della sua iniziativa - consentita o meno - prescindendo dalla sua legittimità e dalla reazione del locatore, senza escludere che questi per tutelare il proprio interesse leso può invocare anche la sanzione della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, salvo poi a regolare con lo stesso i rapporti dipendenti dalle eseguite addizioni, avvalendosi dello ius retinendi ovvero pretendendo la loro eliminazione. (V 6108/81, mass n 416907; (V 49/80, mass n 403423; (V 5423/78, mass n 395182; (V 3867/53, mass n 882764).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1593

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)