Sez. T, Ordinanza n. 9004 del 05/04/2025 (Rv. 674491-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Avviso di accertamento - Termine quinquennale ex art. 43, comma 2, d.p.r. n. 600 del 1973 (ratione temporis vigente) - Omessa dichiarazione - Applicabilità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il termine quinquennale per la notifica dell'avviso di cui all'art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nella versione antecedente alla modifica intervenuta con l'art. 1, comma 131, della l. n. 208 del 2015, ratione temporis vigente), si applica in tutti i casi in cui sia stata omessa la dichiarazione dei redditi, anche se la sua presentazione non era dovuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che aveva applicato il termine quadriennale, omettendo di considerare i cospicui versamenti ingiustificati emersi dalle indagini bancarie effettuate nei confronti del contribuente, dai quali discendeva l'obbligo, per quest'ultimo, di presentare la dichiarazione dei redditi, con conseguente prolungamento a cinque anni del termine per la notifica dell'avviso).
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)