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Sez. 5 - , Ordinanza n. 10668 del 22/04/2021 (Rv. 660973 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | IRAP - Dichiarazione di reddito irrisorio - Omessa dichiarazione - Equiparabilità - Esclusione - Accesso al condono ex art. 7 l. n. 289 del 2002 - Configurabilità - Proroga del termine di decadenza per l’attività di accertamento - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660973-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

La dichiarazione infedele presentata dal contribuente ai fini IRAP, anche quando indichi un valore non verosimile, non è equiparabile alla omessa dichiarazione e, pertanto, non è di ostacolo all'accesso del contribuente al condono di cui all'art. 7 l. n. 289 del 2002, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria deve provvedere, a pena di decadenza, alla notifica dell'avviso di accertamento del conseguimento di un maggior reddito a fini IRAP nei termini ordinari di cui all'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, non potendo avvalersi della proroga biennale dei termini di notifica di cui all'art. 10 l. n. 289 cit., prevista per la diversa ipotesi in cui la dichiarazione sia omessa.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 10 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)