Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2081 del 29/01/2018 (Rv. 648028 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Competenza per territorio derogabile - Declinatoria di competenza del giudice adito - Riassunzione - Regolamento d'ufficio - Inammissibilità - Nuova declinatoria di competenza del giudice "ad quem" - Regolamento a istanza di parte - Ammissibilità - Limiti.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
In tema di competenza territoriale derogabile, se il provvedimento che dichiara l'incompetenza del giudice adìto non è impugnato con istanza di regolamento di competenza, il giudice davanti al quale la causa è riassunta non può richiederlo d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c. e la competenza si radica, per il solo fatto processuale della riassunzione, presso il giudice "ad quem"; pertanto, il provvedimento con cui quest'ultimo erroneamente declina la propria competenza, per materia o per territorio se inderogabile, è a sua volta impugnabile con il regolamento di competenza, ma solo per conseguire dalla S.C. l'individuazione del giudice competente e non per contestare la mancata instaurazione del conflitto ex art. 45 cit.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1327
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)