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Sez. 3, Sentenza n. 7399 del 30/05/2001 (Rv. 547147 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato da quello dichiaratosi incompetente - Sentenza di incompetenza del secondo giudice, senza sollevare il conflitto - Impugnazione della parte per regolamento di competenza - Ammissibilità - Impugnazione per violazione dell' art. 45 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547147-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La sentenza con la quale il giudice, indicato come competente da quello adito per primo, abbia a sua volta declinato la propria competenza, senza sollevare conflitto a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., è impugnabile dalla parte con regolamento di competenza per contestare la dichiarata incompetenza ed ottenere l' individuazione del giudice competente, ma non per denunciare la mancata applicazione della predetta norma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)