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Sez. 1, Sentenza n. 20402 del 20/09/2006 (Rv. 592954 - 01)

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - IN GENERE | Trasporto di passeggeri con taxi acqueo - Legge Regione Veneto n. 63 del 1993 - Autorizzazione comunale - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592954-01

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - IN GENERE

Il servizio di trasporto di persone a mezzo di taxi acqueo esercitato nella laguna veneta è soggetto all'obbligo di autorizzazione, che viene rilasciata dal Comune di appartenenza ed ha validità solo nell'ambito comunale, nel senso che l'imbarco iniziale deve avvenire all'interno del territorio del Comune dal quale l'autorizzazione è rilasciata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'opposizione a sanzione irrogata perchè con un motoscafo dotato di autorizzazione per il trasporto passeggeri nel Comune di Mira erano stati prelevati passeggeri all'interno della laguna di Venezia - zona canal grande - Rialto).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 24, Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 4, Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)