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Sez. 2, Sentenza n. 13265 del 26/07/2012 (Rv. 623532 - 01)

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - IN GENERE | Trasporto di cose per conto terzi nella laguna di Venezia - Legge della Regione Veneto n. 63 del 1993 - Autorizzazione comunale - Necessità - Natura di provvedimento "ob rem" - Configurabilità - Conseguenze - Sostituibilità dell'imbarcazione autorizzata con altro natante - Legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2012-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623532-01

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - IN GENERE

Il servizio di trasporto di cose per conto terzi nella laguna di Venezia, ai sensi dell'art. 30, quarto comma, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, è soggetto ad apposita autorizzazione a connotazione reale, in quanto è da riferirsi ad uno specifico ed esclusivo natante, il quale pertanto non può essere sostituito, in via definitiva o temporanea, con altra imbarcazione, se non previa comunicazione all'autorità comunale e successiva conclusione di un nuovo procedimento autorizzatorio.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 30 com. 4, Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 43 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)