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Sez. U - , Sentenza n. 24631 del 04/11/2020 (Rv. 659452 - 02)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Trasferimento per incompatibilità ambientale ex art. 2 del r.d. n. 511 del 1946 - Trasferimento d’ufficio ex art.13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Cumulo dei due procedimenti per i medesimi fatti - Violazione del divieto di “bis in idem” - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659452-02

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, è esclusa la configurabilità di un "bis in idem" – sia di diritto convenzionale, sia di diritto unionale sia di diritto interno – nell'ipotesi in cui al magistrato già sottoposto al procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale ai sensi dell'art.2 del r.d. n. 511 del 1946, siano applicate, per i medesimi fatti, la sanzione accessoria o la misura cautelare del trasferimento d'ufficio, rispettivamente previste nel comma 1 e nel comma 2 dell'art.13 del d.lgs. n. 109 del 2006, in relazione a procedimenti relativi ad illeciti disciplinari; ciò in ragione dell'ontologica diversità dei presupposti e delle finalità dei due istituti, atteso che il primo, a differenza del secondo, si fonda sull'accertamento di situazioni oggettivamente lesive dell'indipendenza e dell'imparzialità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, a prescindere da ogni indagine o valutazione relative a profili soggettivi di responsabilità e non ha, pertanto, funzione sanzionatoria, esulando da esso ogni sindacato di colpevolezza o "riprovevolezza" del comportamento dell'interessato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 31/05/1946 num. 511 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)