Sez. U, Sentenza n. 29833 del 18/11/2019 (Rv. 656065 - 03)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Magistrato già sottoposto a trasferimento per incompatibilità ambientale ex art. 2 del r.d. n. 511 del 1946 - Sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio – Applicabilità – Sussistenza - Violazione del divieto di ne bis in idem – Esclusione – Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, non incorre del divieto del ne bis in idem il giudice disciplinare che disponga la sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio di un magistrato al quale sia stata già applicata, in relazione ai medesimi fatti, la misura del trasferimento per incompatibilità ambientale di cui all'art. 2 del r.d. n. 511 del 1946 (come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 109 del 2006), in ragione della natura amministrativa di quest'ultima misura che trova causa nella perdita delle condizioni di autonomia ed indipendenza del magistrato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 26, Regio Decr. 31/05/1946 num. 511 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)