Sez. 1, Sentenza n. 2140 del 13/02/2003 (Rv. 561820 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Disciplina transitoria - Riproposizione in Italia dei ricorsi già presentati alla Corte di Strasburgo - Condizione - Tempestività del ricorso iniziale - Rimessione in termini da parte della Corte europea - Irrilevanza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
La norma transitoria di cui all'art. 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89 consente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la riproposizione in Italia della domanda di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo a condizione che il ricorso sia stato già tempestivamente presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo, essendo irrilevante qualsiasi indagine su di una eventuale rimessione in termini da parte della Corte di Strasburgo.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)