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Sez. 1, Sentenza n. 19980 del 06/10/2004 (Rv. 577549 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Disciplina transitoria - Potere-dovere del giudice di verificare la tempestiva proposizione del ricorso alla CEDU - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577549-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, appartiene al giudice italiano, innanzi al quale sia invocata l'applicazione della norma transitoria di cui all'art. 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (per la quale possono essere denunciate violazioni dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali anche se commesse prima dell'adozione del rimedio interno soltanto ove già pendesse ricorso innanzi alla Corte di Strasburgo tempestivamente presentato), il potere - dovere di verificare la sussistenza dei presupposti processuali della domanda, e quindi di controllare la tempestività della presentazione del ricorso alla Corte europea, senza dover attendere la pronuncia di irricevibilità per tardività della predetta Corte europea.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)