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Sez. L, Sentenza n. 13831 del 06/07/2015 (Rv. 635814 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Condono previdenziale - Natura di atto di riconoscimento di debito - Esclusione - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Esclusione - Procedura di recupero crediti - Rilevanza - Prescrizione decennale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2015-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635814-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

In tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza ed assistenza obbligatoria, dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro ai fini dell'applicabilità del regime transitorio ex art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la domanda di condono previdenziale non costituisce riconoscimento del debito e non è quindi idonea ad interrompere la prescrizione, ma innescando una procedura di recupero dei contributi, costituisce una "procedura già iniziata", che rende applicabile il previgente termine decennale di prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)