Sez. L, Sentenza n. 2012 del 25/02/1988 (Rv. 457883 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER LA COMMISSIONE DI UN REATO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER LA COMMISSIONE DI UN REATO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Qualora il licenziamento sia stato intimato per avere il lavoratore commesso un determinato reato, la legittimità del licenziamento medesimo può essere riconosciuta sulla base del mero riscontro della colpevolezza del lavoratore stesso in ordine al suddetto reato solo quando quest'ultima sia stata affermata dal giudice penale con pronuncia irrevocabile ed il contratto collettivo applicabile contempli il fatto-reato quale giusta causa di risoluzione del rapporto, restando, in caso contrario, intatti i poteri del giudice sulla concreta idoneità del comportamento addebitato a determinare - tenuto conto anche dell'entità del danno - una situazione d'improseguibilità del rapporto. (Conf 686/85, mass n 438885).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)