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Sez. L, Sentenza n. 686 del 02/02/1985 (Rv. 438885 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO INTIMATO PER UN REATO COMMESSO DAL LAVORATORE, PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO - LEGITTIMITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438885-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO INTIMATO PER UN REATO COMMESSO DAL LAVORATORE, PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO - LEGITTIMITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Qualora il licenziamento venga intimato per avere il lavoratore commesso un determinato reato, espressamente contemplato dal contratto collettivo quale giusta causa di recesso (nella specie, furto, secondo la previsione dell'art. 24 lett. B del C.C.n.L. del 19 aprile 1973 per il settore metalmeccanico), la legittimità del licenziamento medesimo può essere riconosciuta sulla base del mero riscontro della colpevolezza del lavoratore stesso in ordine al suddetto reato solo quando quest'ultima sia stata affermata dal giudice penale, con pronuncia irrevocabile, mentre, in caso contrario, si rende necessaria l'indagine della concreta idoneità del comportamento addebitato a determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. (V 2780/82, mass n 420653).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 19/04/1973 num. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)