Sez. 1, Sentenza n. 190 del 20/01/1986 Cc. (dep. 08/04/1986) Rv. 172358 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - DURATA - CONTESTAZIONI "A CATENA" - DISTINZIONE FRA FATTO STORICO OGGETTO DELLA CONTESTAZIONE, DEFINITO NELLA SUA MATERIALITÀ (CONDOTTA, EVENTO E NESSO CAUSALE) E NEL TEMPO E L'ELEMENTO DI PROVA COSTITUITO DA UN COMPORTAMENTO DELL'IMPUTATO E COMUNE AD UNA PLURALITÀ DI IMPUTAZIONI - FATTISPECIE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - DURATA - CONTESTAZIONI "A CATENA" - DISTINZIONE FRA FATTO STORICO OGGETTO DELLA CONTESTAZIONE, DEFINITO NELLA SUA MATERIALITÀ (CONDOTTA, EVENTO E NESSO CAUSALE) E NEL TEMPO E L'ELEMENTO DI PROVA COSTITUITO DA UN COMPORTAMENTO DELL'IMPUTATO E COMUNE AD UNA PLURALITÀ DI IMPUTAZIONI - FATTISPECIE.*
Ai fini della decorrenza dei termini della custodia cautelare e della illegittimità della cosiddetta contestazione "a catena" non va confuso il fatto storico oggetto della contestazione, ben definito nella sua materialità (condotta, evento e nesso causale) e nel tempo, con l'elemento di prova, anche se quest'ultimo è costituito da un comportamento dell'imputato assunto a base ad una pluralità di imputazioni. (fattispecie di iniziale contestazione dei delitti di banda armata ed associazione sovversiva con provvedimento restrittivo della libertà personale e di successiva contestazione, con altro provvedimento restrittivo della libertà personale e di successiva contestazione, con altro provvedimento restrittivo, dei reati di insurrezione armata e guerra civile. È stata ritenuta inesistente la contestazione a catena sul rilievo che l'acquisizione degli elementi probatori del concreto processo insurrezionale era avvenuta progressivamente solo in un secondo momento rendendo verosimile quanto meno agli effetti dell'art. 252 cod. proc. pen., il passaggio dall'astratto disegno insurrezionale (inerente ai reati associativi) all'effettiva attuazione del programma criminoso con riguardo ai reati di cui agli artt. 284 e 286 cod. pen., e ciò anche se l'elemento di prova in base al quale erano stati inizialmente contestati i reati associativi (la messa a disposizione degli associati di un appartamento) sia stato utilizzato, in Unione agli elementi acquisiti, soltanto successivamente, anche per la contestazione di detti reati.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 284, Cod. Pen. art. 286, Cod. Pen. art. 306, Cod. Pen. art. 370, Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)