Sez. 1, Sentenza n. 4029 del 06/12/1986 Cc. (dep. 20/01/1987) Rv. 174873 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - DURATA - CONTESTAZIONE A CATENA - IPOTESI DI ESCLUSIONE - FATTISPECIE: DINIEGO DI SCARCERAZIONE PER IL CARATTERE INNOVATIVO DEL SECONDO PROVVEDIMENTO DI COERCIZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - DURATA - CONTESTAZIONE A CATENA - IPOTESI DI ESCLUSIONE - FATTISPECIE: DINIEGO DI SCARCERAZIONE PER IL CARATTERE INNOVATIVO DEL SECONDO PROVVEDIMENTO DI COERCIZIONE.*
In tema di decorrenza dei termini di custodia cautelare, non ricorre l'ipotesi della contestazione cosiddetta a catena, di cui al divieto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 272 cod. proc. pen., nel caso di sussistenza di più reati, di cui solo alcuni siano certi mentre di altri si abbia inizialmente notizia generica da non consentire la contestazione insieme con gli altri. Infatti, i termini di scarcerazione decorrono dal momento in cui, divenuta possibile la precisazione delle imputazioni, sia notificato il relativo provvedimento coercitivo. (nella specie, relativa a rigetto di istanza di scarcerazione, è stata ritenuta la mancata decorrenza dei termini di custodia cautelare, per il carattere innovativo del secondo provvedimento restrittivo, poiché solo in conseguenza delle dichiarazioni di coimputati era stato possibile accertare la reale consistenza della associazione criminosa ed i singoli Atti di importazione, acquisto e cessione di sostanze stupefacenti). (Conf mass n 172358).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)