Sez. 1, Sentenza n. 5570 del 17/06/1996 (Rv. 498138 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di fallimento - Opposizione - Successiva proposizione del regolamento di competenza da parte del debitore - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Dopo aver proposto opposizione avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, il debitore non è ammesso a presentare contro la sentenza medesima ricorso per regolamento di competenza, essendo questo consentito, successivamente all'impugnazione ordinaria, soltanto alle "altre parti" (art. 43 secondo comma cod. proc. civ.), cioè alle parti che non si siano già avvalse di tale impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)